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    Il riconoscimento delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche, e la delimitazione delle rispettive zone di produzione avviene contestualmente all’approvazione dei disciplinari di produzione ai sensi del Decreto Ministeriale 6 Dicembre 2021.

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    La legge regionale 49/1995 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale" ha previsto le Aree Naturali Protette di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) quale particolare tipologia di area protetta "inserita in ambiti territoriali intensamente antropizzati, che necessitano di azioni di conservazione, restauro o ricostituzione delle originarie caratteristiche ambientali e che possono essere oggetto di progetti di sviluppo ecocompatibile". L'art. 6, comma 3, della l.r. 49/95, oggi abrogata, prevedeva che le funzioni relative alla gestione delle aree naturali di interesse locale erano esercitate dai Comuni singoli od associati o dalle Comunità montane; tali enti provvedevano quindi alla adozione degli atti di propria competenza finalizzati alla istituzione delle ANPIL, all' individuazione dei perimetri nonchè alla eventuale eventuale regolamentazione delle attività; tutta la documentazione prodotta (atti adottati e cartografie di perimetrazione delle aree) veniva trasmessa al settore regionale competente per gli adempimenti di propria competenza. La legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale....." ha abrogato la l.r. 49/1995 ed ha mantenuto le sole tipologie di aree protette previste dalla normativa nazionale (parchi e riserve), prevedendo che le ANPIL siano sottoposte a verifica per rientrare, eventualmente, nelle categorie di aree protette previste dalla legge stessa.

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    Aziende Faunistico Venatorie della Regione Toscana art. 20 Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

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    Zone di Ripopolamento e Cattura della Regione Toscana art. 16 Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

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    "Ambiti del territorio regionale di interesse naturalistico e ambientale classificati ai sensi della Legge Regionale 56/2000 abrogata e sostituita dalla Legge Regionale 30/2015 (http://www.regione.toscana.it/documents/13817346/0/LR+30_2015_v1_2016.pdf/114adb71-37d5-4d4b-8331-70b0a47817c6), in attuazione della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE (http://www.regione.toscana.it/documents/10180/392141/2c294f5d57170614f949fd885cb69195_direttivaceeuccelli.pdf/240a9390-83f3-4555-89b8-7ca75ab28ed5). L'obiettivo delle ZPS è la "conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico" che viene raggiunto sia attraverso la tutela dell'avifauna sia con la protezione dei loro habitat naturali.Le ZPS vanno a costituire la Rete Natura 2000 , che rappresenta lo strumento a livello europeo attraverso il quale preservare le specie di flora e fauna, minacciate o in pericolo di estinzione, e gli ambienti naturali che le ospitano. Per ulteriori informazioni vedi anche https://www.regione.toscana.it/-/rete-natura-2000-in-toscana-2".